Formazione RSPP per i Datori di Lavoro

Il corso RSPP Datore di Lavoro permette, ai Datori di Lavoro di aziende che vogliono ricoprire personalmente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di acquisire le competenze sulla sicurezza e salute indispensabili alla tutela dei lavoratori.

I casi in cui è consentito la svolgimento  diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di Prevenzione e Protezione dei Rischi, come indicato nell’Allegato II del  D.Lgs. 81/2008, sono i seguenti:

  1. Aziende artigiane e industriali 1 – fino a 30 lavoratori
  2. Aziende agricole e zootecniche – fino a 30 lavoratori
  3. Aziende della pesca – fino a 20 lavoratori
  4. Altre Aziende – fino a 200 lavoratori

Il D.Lgs. 81/2008 prevede un percorso formativo dedicato ai Datori di Lavoro RSPP, di cui l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 17/04/2025 ha dettagliato la durata ed i contenuti. Il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento.

Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro.

Modulo comune: durata 8 ore

Modulo integrativo 1: Agricoltura - Silvicoltura - Zootecnia (codice Ateco 2007: A 01-02 - Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia) - durata 16 ore

Modulo integrativo 2: Pesca (codice Ateco 2007: A 03 - Pesca) - durata 12 ore

Modulo integrativo 3: Costruzioni (codice Ateco 2007: F - Costruzioni) - durata 16 ore

Modulo integrativo 4: Chimico - Petrolchimico (codice Ateco 2007: C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici) - durata 16 ore


Infine, è previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso; verrà rilasciato un attestato di partecipazione / formazione a chi supererà con successo (obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste).

Riferimenti legislativi: art.34 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la Formazione del 17 aprile 2025.

1 Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del D.P.R. 17 Maggio 1998, n. 175 e s.m.i., soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli art. 4 e 6 del Decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero a cura sia pubbliche sia private.

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